di cui: la semplificazione complicante – la deforma-Costituzione renzina, art. 70 (1a parte) – 264

Qui, amici miei, tenetevi forte.

Perche` siamo al cuore vero della deforma-Costituzione.

Dove sia Berlusconi sia Renzi obbediscono ai veri padroni del vapore.

Quelli che comandano e che hanno ordinato da tempo di cambiarla.

Semplifichiamo con uno slogan e chiamiamoli le banche.

Ne avete avuto un esempio pochi giorni fa, quando hanno modificato le norme sulla pignorabilità` delle case per i mutui non pagati.

Avete presente che la legge non e` passata al primo colpo e senza che nessuno se ne accorgesse?

C’e` stato un po` di clamore mentre passava tra Camera e Senato.

E alla fine hanno dovuto cambiare qualcosa.

(Non era sostanziale, comunque).

E dunque non chiamatela democrazia, chiamatela pure, come loro, lungaggine: espressione per bene di quella che voi chiamereste alla buona inutile rottura di coglioni.

Basta con le leggi che ci mettono una vita: semplifichiamo.

Decisioni veloci, senza troppe discussioni:

il governo decide, il parlamento dei nominati approva e il popolo dei coglioni subisce.

Tanto e` gia` abbastanza convinto di non contare un piffero;

e poi per contare bisogna informarsi, capire e poi alla fine anche lottare.

Sai che stress: meglio affidarsi all’arruffapopoli di turno.

. . .

Pero` adesso vediamo come sia Berlusconi sia Renzi hanno “semplificato”.

Notare che per semplificare il procedimento legislativo non occorreva cambiare la Costituzione, bastava rivedere i regolamenti del Parlamento.

Ma ai padroni del vapore sono proprio le costituzioni antifasciste dell’Europa meridionale che danno fastidio e vogliono vedersele togliere da davanti agli occhi.

E cosi` i due hanno messo in moto i loro esperti e ce l’hanno proprio messa tutta.

I risultati sono da film horror.

Ma come ricavare sangue dalle rape?

. . .

Costituzione art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Sono nove parole in tutto.

. . .

Ma ecco i semplificatori all’opera.

Devo preavvisare che la lettura integrale dei due articoli equivale ad una tortura della Santa Inquisizione oppure nelle celle dei servizi segreti egiziani.

Comunque non posso esimermi dal riportare i testi integrali.

Quanto a pretendere che voi li leggiate e` un altro discorso.

Al momento potete accontentarvi del colpo d’occhio.

Semmai approfondiremo dopo.

(con questo sto preannunciando una seconda puntata).

. . .

Costituzione art. 70 riforma Berlusconi (e` integralmente nuovo)

.1. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo’ proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta’ per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

.2. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo’ proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta’ per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

.3. La funzione legislativa dello Stato e’ esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonche’ nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e’ approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalita’ rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

.4. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalita’ di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo’ autorizzare ii Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge e’ trasmesso alla Camera che decide  in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

.5. L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo’ avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

.6. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non e’ sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non puo’ contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. 

. . .

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi, “semplificando”, perche` al peggio non c’e` mai fine:

Costituzione art. 70 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

.2. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

.3. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

.4. L’esame del Senato per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

.5. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

.6. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

.7. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

 . . .

E pensare che la Costituzione deve essere studiata nelle scuole.

Ma c’e` da vergognarsi a presentare ai ragazzi un testo simile.

Se vogliamo che capiscano subito in che paese gli tocca vivere, facciamolo.

. . .

Inventarono un delirio burocratico e lo chiamarono semplificazione.

. . .

Consiglio di leggere anche, di Mario Ivan Grossi,

http://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-70.html

 


14 risposte a "di cui: la semplificazione complicante – la deforma-Costituzione renzina, art. 70 (1a parte) – 264"

  1. @ mcc43

    Purchè cada?

    sto cominciando a capire che forse deve cambiare il mondo intero, o quasi… 😦

    in senso stretto e in ordine logico, il primo post dell’analisi della deforma-Costituzione renzina articolo per articolo, e` questo: https://corpus15.wordpress.com/2016/05/15/ma-la-boschi-legge-il-mio-blog-la-deforma-costituzione-renzina-art-46-e-il-voto-allestero-234/, riferito all’art. 48.

    ma non e` il primo in ordine cronologico, che e` invece questo:https://corpus15.wordpress.com/2016/05/13/il-delirio-del-senato-concorrente-la-deforma-costituzione-renzina-art-55-231/

    come avrai visto, pero`, ci sono diversi altri post piu` antichi, e devo ancora rileggermeli e vedere che cosa farne.

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  2. grazie! stai anticipando il lavoro che dovrei fare io, finita la pubblicazione…. 🙂

    per l’e-book.

    l’altro blogger che sta facendo l’analisi articolo per articolo non ha risposto ancora alla mia richiesta di collaborazione…

    il modo piu` semplice per individuarli sta nell’inserire Costituzione nel motore di ricerca del blog, o meglio ancora usare la categoria con lo stesso nome:

    a) https://corpus15.wordpress.com/?s=costituzione

    b) https://corpus15.wordpress.com/category/costituzione/page/2/

    nonostante l’apparenza il primo metodo e` piu` completo, soltanto da` prima tutti i post nei quali il termine Costituzione sta nel titolo e poi tutti quelli nei quali invece sta dentro il testo soltanto.

    devo ancora decidere che cosa fare degli articoli scritti piu` indietro nel tempo…

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  3. “entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. ”
    Conciliabolo: Richiediamo? Ma no ragazzi, finisce che ci accavalliamo sulle feste di Natale…

    L’articolo 6. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.” competenza … de che? Ho letto male il testo_delirio?

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    1. questa deforma-Costituzione puo` funzionare a una sola condizione, non detta:

      che il Senato, essendo formato tutto da persone che hanno altro da fare e che – si dice – dovrebbero lavorare gratis, non si riunisca mai.

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                1. Tu sei uno che vede in grande, ma ricorda che in piccolo si fa prima e non impedisce … il grande 🙂
                  A ciascuno secondo le sue possibilità .
                  Grazie per le indicazioni del commento andato in cima..

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                  1. senza fretta, lo sai come la penso.

                    mi ci vorranno ancora settimane per finire di pubblicare gli articoli della deforma-Renzi esaminati uno per uno.

                    dopo l’estate e non prima: la gente sara` stufa marcia della propaganda e forse disposta, allora, ad ascoltare commenti concreti.

                    comunque Renzi non cadra` certo sulla Costituzione, ma sull’economia.

                    non credo sia pensare in grande, credo sia pensare liberamente, senza farsi condizionare.

                    figurati alla gente quanto importa della Costituzione, se proprio vogliamo volare terra terra.

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                    1. ne ho aggiunti altri, e il tweet con il link è stato RT, vorrei completare con quelli vecchi ma tu devi dirmi quello che consideri il primo sugli articoli della defomra.. altrimenti devo navigare all’indetro senza sapere da dove eri partito. 🙂

                      "Mi piace"

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