Questo articolo 70 e` talmente centrale nella deforma-Costituzione renzina che bisogna tornarci su per analizzarlo anche in dettaglio, dopo le prime impressioni.
In primo luogo e` da notare l’impostazione IDENTICA nelle linee generali data sia da Berlusconi sia da Renzi alle procedure per la formazione delle leggi.
In entrambe le ipotesi di riforma costituzionale la Camera esamina ed approva i disegni di legge e il Senato PUO` esaminarli a sua volta.
Rimane poco chiaro in quale sede il Senato decide se occuparsi della legge approvata dalla Camera oppure no, anche perche` i tempi sono molto ristretti.
Ma in sostanza il Senato dovrebbe riunirsi ogni volta, anche per decidere di non decidere…
Ma nella deforma-Costituzione di Berlusconi il Senato puo` esaminare qualunque legge che riguardi i principi generali dei campi abbastanza vasti e importanti in cui vi e` legislazione concorrente fra Stato e Regioni,
in quella di Renzi il principio stesso della legislazione concorrente fra Stato e Regioni e` abrogato e dunque i campi nei quali puo` intervenire il Senato sono molto piu` ridotti.
In caso di permanente dissenso fra Camera e Senato sia per Berlusconi sia per Renzi la decisione definitiva spetta comunque alla Camera; tuttavia per Berlusconi anche il Senato ha diritto di proporre disegni di legge in questi campi; per Renzi no.
Inoltre per Berlusconi il Senato rimaneva elettivo, per Renzi no.
Non servono molti altri argomenti per dimostrare che la deforma-Costituzione di Renzi e` molto peggiorativa rispetto a quella di Berlusconi.
Per cui gli elettori e i dirigenti del Partito Democratico che affossarono la deforma-Costituzione di Berlusconi sono urgentemente richiesti di spiegare perche` hanno cambiato parere e si apprestano a votare una legge molto piu` estremistica di quella nell’allontanarsi dalla Costituzione vigente, che allora definivano la piu` bella del mondo (esagerando indubbiamente).
Mentre non dovrebbe esserci imbarazzo o incoerenza in coloro che allora la approvarono a votare di nuovo la deforma-Costituzione Renzi, sempre che non la trovino troppo estremistica ed autoritaria, come accade oggi a Berlusconi stesso.
. . .
Vi erano altri modi per superare il bi-cameralismo perfetto.
Anche facendo a meno del bicameralismo imperfetto che comunque sopravvive anche nella deforma renzina.
Per esempio separando nettamente le competenze fra le due Camere:
una che si occupa di fiducia al governo, di bilancio e di leggi di spesa;
e l’altra di questioni civili connesse alle norme generali fissate dalla Costituzione,
e stabilendo che per queste l’approvazione della prima Camera e` necessaria soltanto se comportano spesa e limitatamente a questo aspetto.
E viceversa serve l’approvazione della seconda solamente se la legge riguarda aspetti fondamentali della Costituzione.
E, naturalmente, anche viceversa: la seconda Camera, o Senato, non ha diritto di entrare nel merito delle leggi di spesa approvate dalla prima.
Cosi` come la prima Camera non puo` intervenire sulle leggi che intervengono sui diritti civili, ma senza nuovi impegni finanziari.
. . .
Ma per non indulgere troppo in considerazioni astratte, ecco l’elenco dei temi sui quali soltanto, nella deforma-Costituzione di Renzi, il Senato ha il diritto di chiedere la revisione di una legge approvata dalla Camera:
- leggi di revisione della Costituzione
- le altre leggi costituzionali,
- leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,
- leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti i referendum popolari,
- leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71,
- leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
- la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
- la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma,
- le leggi di cui all’articolo 57, sesto comma,
- le leggi di cui all’articolo 80, secondo periodo,
- le leggi di cui all’articolo 114, terzo comma,
- le leggi di cui all’articolo 116, terzo comma,
- le leggi di cui all’articolo 117, quinto e nono comma,
- le leggi di cui all’articolo 119, sesto comma,
- le leggi di cui all’articolo 120, secondo comma,
- le leggi di cui all’articolo 122, primo comma,
- le leggi di cui all’articolo 132, secondo comma.
E` semplicemente penoso farlo, pero` mi sento obbligato, per una valutazione consapevole, e riporto i vari riferimenti.
Non entro per ora nel merito di queste disposizioni: le cito soltanto per tracciare il quadro delle competenze del Senato renzino.
Ritengo tuttavia che i cittadini non debbano essere degli azzeccagarbugli in pectore e che ognuno abbia il DOVERE CIVICO di votare contro ogni modifica che gli viene sottoposta con le tecniche tipiche degli imbrogli, cioe` con una valanga di codicilli incomprensibili nei quali si nasconde l’inganno.
. . .
Art. 71: lo vedremo il prossimo post
Art. 57, sesto comma: riguarda le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.
Art. 80, secondo periodo: riguarda le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
espressione orribilmente vaga.
Art. 114, terzo comma: riguarda le leggi che disciplinano l’ordinamento di Roma come capitale della Repubblica
Art. 116, terzo comma: riguarda, tenetevi forte di nuovo, le leggi che intervengono su forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio.
Si tratta di poteri specifici delle regioni autonome, che tuttavia possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117, quinto e nono comma: riguarda questi due punti:
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 119, sesto comma: riguarda risorse aggiuntive dello stato ed interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
Art. 120, secondo comma: riguarda questo punto:
Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Art. 122, primo comma: riguarda questo punto:
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Art. 132, secondo comma: riguarda questo punto:
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.