Rimane sostanzialmente immutato, sia nella deforma-Costituzione di Berlusconi sia in quella di Renzi, l’art. 76, che regola i decreti delegati.
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Costituzione art. 76:
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Costituzione art. 76 riforma Berlusconi (in neretto le aggiunte)
.1. immutato
.2. I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.
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Costituzione art. 76 riforma Renzi:
Immutato
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importanti modifiche invece, nella legge Boschi, ai decreti legge decisi dal governo senza delega del Parlamento:
Costituzione art. 77:
.1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
.2. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere.
.3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Costituzione art. 77 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)
.1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’ articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
.2. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e’ appositamente convocata.
.3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’ articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Piccole modifiche di routine, determinate dalle nuove funzioni del Senato.
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Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:
Costituzione art. 77 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)
.1. Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
.2. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
.3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Vi e` la ripetizione, qui nel giusto contesto, di un concetto che era gia` stato inutilmente anticipato nell’art. 74, ma pazienza.
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.4. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
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Anche qui vi e` una ripetizione abbastanza grottesca, tornando su un punto gia` trattato:
l’art. 72 c. 5 dice:
.5. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Anzi, piu che di ripetizione, si tratta di contraddizione vera e propria e palese, che verrebbe a crearsi fra due articoli della Costituzione.
L’art. 72 c. 5 (che appartiene alla Costituzione vigente) dice che in materia elettorale si adotta sempre la procedura normale di approvazione da parte della Camera;
con l’art. 77 c. 4, di sua invenzione, Renzi dice invece che il governo puo` fare decreti legge sulla disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.
La definizione e` vaghissima, e il terreno molto pericoloso.
In sostanza Renzi si serve di questa innovazione dell’art. 77 per aggirare il divieto costituzionale dell’art. 72 di procedure troppo accelerate in materia elettorale.
e attribuisce al governo addirittura il potere di emanare decreti legge in materia elettorale!
si tratta di uno dei punti piu` gravi in assoluto di questa deforma-Costituzione.
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Attenzione, invece, a questo punto, positivo:
Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti in legge:
vieta di fare decreti legge per rimediare agli effetti di decreti legge non approvati.
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.5. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
.6. L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
.7. Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.
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Nel complesso, a parte le singole osservazioni inserite nel testo, il giudizio di insieme su questo articolo e` nettamente scisso in due:
assolutamente negativo per la facolta` data al governo di fare decreti legge in materia elettorale;
positivo per un aspetto minore: il divieto dei decreti legge replicanti…
Ancora il rammarico che le modifiche indiscutibilmente positive non siano state approvate con leggi distinte, sulle quali non ci sarebbe stato referendum.
anche quando non connesse alle modifiche strutturali piu` discusse.
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ma la logica voluta e` quella del prendere o lasciare.
lasciare, lasciare, ovviamene.