la crazy brexit in tribunale – 414

il 27 novembre la Corte Europea di Giustizia emettera` una sentenza che potrebbe essere decisiva per ulteriori sviluppi della brexit, leggete revoca…

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e` in gioco l’art. 50 del Trattato dell’Unione Europea, quello che regola la procedura di uscita di un paese.

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49.

alcuni politici anti-brexit si erano rivolti a un tribunale scozzese perche` chiarisse come va interpretato; in un primo momento questo ha respinto la loro richiesta considerandola puramente teorica, ma il Tribunale d’appello, inveceil 30 ottobre, ha chiesto una rispota alla Corte di giustizia europea, e la Corte rispondera` molto tempestivamente.

il ricorso si puo` leggere qui: https://d2l6cjylzkj2qa.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/11/08081507/Signed-Written-Observations-of-the-Petitioners.pdf

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inizia con una famosa citazione di John Donne, la stessa che anche Hemingway uso` come epigrafe in apertura del suo Per chi suona la campana, e che qui ha un sapore un poco sarcastico:

Nessun uomo è un’isola, intero in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto; se una zolla viene portata via dall’onda del mare, l’Europa ne è diminuita.

un momento! ma questa non e` la citazione originale: la` si dice la Terra ne è diminuita, non l’Europa.

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la questione e` se questo articolo consente ad un paese che ha presentato domanda per uscire dall’Unione Europea di ritirarla prima della conclusione delle trattative.

i pareri giuridici sono discordi, ma in particolare il governo britannico nega che la richiesta, una volta presentata, sia revocabile; ma il tribunale scozzese  ha considerato la questione incerta e si e` rivolto alla Corte Europea, quella competente per l’interpretazione dei relativi trattati.

se la decisione di uscire dall’Unione Europea, sostengono i ricorrenti, e` una manifestazione della sovranita` popolare di quello stato, allora non e` possibile che il Trattato dell’Unione la possa vincolare a regole che non sono espressione della sovranita` di quello stato stesso.

questa decisione e` strettamente unilaterale e pertiene unicamente allo stato che manifesta questa intenzione.

lo conferma, indirettamente, il fatto che nessun paese puo` essere espulso dall’Unione Europea, proprio perche` la decisione se appartenervi oppure no e` sovrana e non puo` subire condizionamenti da parte deli altri stati dell’Unione.

questo e` ancora piu` evidente per quei paesi per i quali la decisione di uscire dall’Unione Europea passa necessariamente attraverso una rettifica della Costituzione.

quindi niente impedisce, secondo i ricorrenti, che uno stato revochi la propria intenzione prima che sia concluso il periodo di due anni previsto dal coma 3 dell’art. 50 e senza dovere affrontare la procedura prevista dal comma 5, che si applica soltanto se il recesso ha avuto effettivaente luogo.

la notifica della volonta` di recedere e` solo il momeno inziale di una procedura, ma in se stessa non e` definitiva.

inoltre, se non potesse essere piu` revocata, ad esempio per un cambiamento della maggioranza parlamentare che l’ha decisa, questo trasformerebbe di fatto il senso del Trattato, prevedendo una sorta di inammissibile espulsione forzata di un paese membro per il solo fatto di avere presentato la richiesta.

il quinto comma che prevede una nuova trattativa per la riammissione di un paese gia` uscito dall’Unione e` in tutta evidenza applicabile solamente nel caso che questa uscita sia diventata effettiva.

anche lord Kerr, che prese parte per il Regno Unito alle trattative per la stesura del Trattato ha confermato a voce al parlamento scozzese che l’intenzione di chi scrisse questo aricolo era di amettere la revoca della richiesta prima della conclusione della trattativa o della scadenza del terone dei due anni: non c’era bisogno neppure di scriverlo, seondo lui, dato che il Trattato non nega esplicitaente tale possibilita`, e tutto quello che non e` esplicitaente proibito deve considerarsi ammesso.

del resto questo stabilisce anche la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in relazione alle procedure per la revoca dell’adesione ad un trattato internazionale:
Art. 68 Revoca delle notifiche […]
Le notifiche […] possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto.

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sembrano argomenti forti e ben fondati, ma vedremo come li valutera` la Corte.

se devesse confermarli, davanti al Regno Unito si aprirebbe una terza possibilita` oltre all’accordo per l’uscita prospettato dalla May o all’uscita senza accordo che desiderano i sostenitori della brexit pura e dura: il ritiro della domanda.

certo, la follia governa le cose del mondo, tanto che pare non avere neppure senso cercarvi un senso:

basti dire che, prima del referendum brexit, il primo ministro conservatore Cameron aveva concordato con l’Unione Europea delle modalita` particolari di permanenza del Regno Unito, a garanzia della sua piena ed esclusiva sovranita`, che erano piu` ampie di quelle che risultano oggi dall’accordo May.

in sostanza i diversi popoli del Regno Unito, dopo che e` stato rifiutato nel referendum del 2017 quell’ipotesi di accordo, si troverebbero oggi ad accettare un diverso accordo ben peggiore dal punto di vista autonomistico e con vincoli di fatto piu` rigidi, per garantirsi la permanenza nell’unione doganale, pur prevedendo che il Regno Unito non sia piu` parte dell’Unione Europea.

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ma come possono adesso i politici inglesi tutti, Corbyn compreso, rettificare una decisione palesemente insensata senza rimetterci la faccia e i consensi?

sono le regole della nostra democrazia questa: ogni politico rappresenta la sua fetta di elettorato, cioe` un particolare raggruppamento delle varie possibili infinite forme di follia umana o anche soltanto di stupidita`.

e la maggioranza nasce dalla possibilita` di mettere insieme un numero sufficiente di follie diverse.

se un politico prende atto dell’insensatezza dei suoi elettori, se li perde per strada e questi cercheranno qualcun altro disposto ad assecondarli: per lui e` comunque finita.

quindi la regola democratica del parlamentariso vuole, oramai in tutto il mondo, che dove si adotta questa forma di governo, il potere sia esercitato attraverso l’accordo di un coacervo confuso di interessi particolaristici.

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sta qui la spiegazione dell’emergere progressivo delle cosiddette democrazie autoritarie, cioe` dell’identificazione attorno ad un capo che dia l’impressione di espriere gli interessi collettivi.

senza un ripensamento delle regole della nostra democrazia, questa e` morta per autodistruzione dall’interno:

la democrazia non funziona piu` dove il benessere e` considerato un diritto acquisito e garantito e ciascuno pensa che occorra soltanto difendere i suoi interessi particolari in un quadro globale che comunque lo tutela ad oltranza, qualunque cosa faccia.

e` la perdita del senso della drammaticita` della vita o sempliceente del senso del pericolo che uccide la democrazia.


Una risposta a "la crazy brexit in tribunale – 414"

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