licenziata per eccesso di antifascismo? – 78

la vicenda della maestra antifascista di Torino, ora minacciata di licenziamento da Renzi in persona, per qualche grido truculento in piazza, dimostra da solo a che punto sta arrivando il degrado antidemocratico nel nostro paese sotto l’attiva guida del Partito Demokrat riplasmato da Renzi come partito di destra:

eccola, la riedizione aggiornata dei partiti collaborazionisti dell’Europa dell’Est sotto la cortina di ferro.

solo che ora il collaborazionismo e` non con uno stato del comunismo stalinista degenere, ma con la finanza internazionale.

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obbediente al diktat renzino, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte informa di avere notificato, oggi, un provvedimento disciplinare a Lavinia Flavia Cassaro, ieri sospesa.
La sanzione è stata prospettata “in considerazione della gravità della condotta tenuta dalla docente”.
La “grave condotta” tenuta dalla docente – “seppur non avvenuta all’interno dell’istituzione scolastica contrasta in maniera evidente con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie e all’immagine stessa della pubblica amministrazione”.

Il direttore generale dell’Ufficio, Fabrizio Manca, “a salvaguardia della serenità della comunità educativa”, ha “sospeso l’insegnante dal servizio fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio”.

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la maestra puo` essere processata per il suo comportamento, ci dovrebbe pensare la magistratura e non i politici in cerca di consenso elettorale, ma… licenziata?

e` quello che grida il bullo di Rignano.

bestia! lo conosce il codice disciplinare dei dipendenti pubblici?

http://www.afam.miur.it/media/27576/codice_comportamento_dei_dipendenti_pubblici.pdf

si occupa soltanto dei comportamenti in servizio, logicamente!

nessuno puo` essere licenziato direttamente dall’amministrazione per comportamenti fuori servizio, salvo casi davvero gravissimi.

il ministero dimostri che la maestra sta violando, a scuola, i suoi doveri, e lasci perdere il resto.

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se la maestra verra` condannata ad una pena detentiva prolungata, questa fara` scattare il licenziamento, ma soltanto per l’assenza obbligata dal lavoro.

l’art. 10 del Codice disciplinare valido per tutti i dipendenti pubblici parla di Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne’ menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilita’ che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

ma sono rapporti privati quelli stabiliti dalla maestra con i poliziotti in piazza, anche se in modo certamente improprio?

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ma anche a volerli fare rientrare in questo articolo, si giustifica un licenziamento addirittura per una frase gridata in un momento di rabbia?

ma dai! siamo pur sempre in uno stato di diritto, anche se i demokrat stanno cercando da tempo di farcene uscire.

chi sono i populisti, i populisti cattivi, altrimenti detti fascisti, in questo caso?

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allego a questo punto le norme disciplinari in vigore, che fanno parte del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale della scuola, per chi vuole verificarle di persona: per il licenziamento richiede (ragionevolmente) la recidiva plurima nell’anno o nel biennio di comportamenti gravi:

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.


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